Possibilità e iter burocratici da seguire
La dispersione delle ceneri è connessa al pieno rispetto delle volontà del defunto espresse in forma scritta o verbale e concerne lo spargimento in un’area appropriata dei suoi resti. L’argomento è trattato nello specifico dall’Art. 73 della Legge Regionale del 4 marzo 2019 n. 4.
A livello amministrativo la nuova legge Lombarda ha introdotto un’importante novità ed apertura in fatto di rispetto delle volontà sulla dispersione.
Infatti se la volontà per la cremazione poteva essere lasciata anche solo verbalmente ai parenti più prossimi (moglie, marito, figli ecc..) i quali avrebbero dovuto firmare questa testimonianza al fine di ottenere l’autorizzazione alla cremazione, per quel che riguardava la volontà di dispersione delle proprie ceneri doveva necessariamente essere lasciata scritta da un notaio o attraverso una società di cremazione.
Questa pratica è ancora valida ed assicura che le proprie volontà siano rispettate nonostante l’opinione dei parenti, ma l’aggiornamento della nuova legge della Lombardia ho introdotto la stessa possibilità di esprimere verbalmente la volontà di essere cremato anche per la volontà di essere disperso.
Allo stesso modo che per la cremazione anche per la dispersione i parenti più prossimi (moglie, marito, figli ecc..) potranno firmare un modulo in cui dichiarano che la persona deceduta aveva lasciato in vita la volontà di essere cremato e disperso in natura.
Approfondiamo i vari punti della legge regionale lombarda e del codice civile, comprendiamo come evitare di incorrere in errore pur rispettando le volontà del defunto.
Dispersione delle ceneri: dove si può effettuare secondo la legge
Le volontà del defunto devono essere eseguite dal parente prossimo o dal rappresentante legale facendo innanzitutto attenzione a quanto sancito dalla legge nazionale n° 130 del 30 marzo 2001.
In questa normativa si fornisce un quadro generale dell’iter da seguire e delle azioni da evitare e si rinvia per i casi specifici alle leggi regionali, al Codice Civile e al nuovo Codice della Strada.
Viene autorizzata la dispersione all’interno dei cimiteri nelle aree destinate dette Giardini della Rimembranza o del Ricordo, in natura o in aree private all’aperto e lontano dai centri abitati, in mare, nei laghi e nei fiumi a distanza specificata dalla riva e con l’ausilio di appropriate urne biodegradabili.
Il Regolamento regionale della Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali Legge Regionale del 4 marzo 2019 n. 4. il rispetto delle volontà del defunto che intende ricevere la dispersione delle ceneri e ne specifica l’iter:
· La dispersione delle ceneri in Lombardia è autorizzata secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è accaduto il decesso
· Alla richiesta di autorizzazione della dispersione dovrà essere allegato un documento in cui sono indicati il soggetto che provvederà nella pratica a farlo (un parente prossimo o un rappresentante legale) e il luogo tra quelli autorizzati della legge.
· Quando nella volontà del defunto non sia individuabile il luogo potrà essere scelto dal coniuge, dai figli o dal rappresentante legale.
· La dispersione può essere autorizzata, secondo la legge regionale, anche per le ceneri già tumulate entro una certa data dall’entrata in vigore della legge.
. Si possono occupare della dispersione delle ceneri del defunto:
· il coniuge o un familiare prossimo
· l’esecutore testamentario designato dal defunto stesso
· il rappresentante legale dell’Associazione di cremazione a cui si è iscritta la persona in vita
Anche per la Regione Lombardia si rispettano le stesse norme, modalità e vincoli previsti dalla Legge Nazionale già citata.
Si ricorda che la dispersione dovrà essere eseguita integralmente per tutto il contenuto dell’urna cineraria, non si potranno disperdere le ceneri in vari luoghi separandole.